Consulenza per l'allattamento e il puerperio

La consulenza sull'allattamento al seno e sulla lattazione ai sensi dell'art. 15 OPre è coperta dall'assicurazione se viene fornita da un'infermiera appositamente formata per la consulenza sull'allattamento al seno.

Per poter fatturare autonomamente i servizi tramite l'assicurazione sanitaria obbligatoria (AOMS), è necessario soddisfare determinati requisiti. Tra questi vi sono la formazione e il perfezionamento professionale riconosciuti, nonché l'adesione al relativo contratto collettivo di lavoro ai sensi dell'art. 15 OPre.

 

 Formazione continua riconosciuta

  • Formazione in allattamento e consulenza per l'allattamento IBCLC
  • CAS in consulenza sull'allattamento al seno
  • informazioni sono disponibili sul sito dell'Associazione professionale delle consulenti svizzere per l'allattamento al seno e la lattazione BSS

Si raccomanda vivamente di inviare la conferma di questi riconoscimenti a SASIS AG e di verificare che la voce per ogni numero RCC sia presente nell'estratto dei dati SASIS.

 

Adesione al contratto collettivo di consulenza per l'allattamento al seno

Il requisito fondamentale per aderire alla convenzione tariffaria per la consulenza all'allattamento è l'abilitazione cantonale all'esercizio della professione (AEP), l'autorizzazione cantonale a fatturare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e il numero cantonale RCC.

Le convenzioni regolano la cooperazione e le tariffe tra i fornitori di servizi e gli assicuratori.

  • In questo caso, è necessario aderire al contratto amministrativo OPre 7 per poter essere inseriti nell'elenco ufficiale degli infermieri liberi professionisti, eventualmente offrendo assistenza puerperale o infermieristica ai sensi dell'art. 7 OPre. Richiesta di adesione ai sensi dell'OPre 7   
  • La data di ricevimento (timbro datario) presso l'ufficio ASI (ricevimento per posta o per spedizione) è valida per l'adesione al contratto
  • L'originale della domanda di adesione sarà archiviato presso l'ASI; ne riceverete una copia via e-mail dopo la firma dell'ASI.
     

Inviate i documenti elencati di seguito all'ufficio ASI utilizzando questo modulo:

 

Contratto collettivo di consulenza per l'allattamento, allegati e accordi sul valore del punto fiscale

 

Base giuridica per la consulenza sull'allattamento al seno, art. 15 OPre

Art. 15 OPre


Fatturazione della consulenza per l'allattamento al seno

  • La consulenza per l'allattamento al seno non è soggetta al finanziamento delle cure nell'ambito della LAMal. L'accordo tariffario per la consulenza sull'allattamento tra l’ASI e il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (KSK) regolamenta la tariffa e il valore del punto fiscale nella sua appendice.
  • Per la fatturazione delle prestazioni si applica l'accordo tariffario nazionale con tariffe forfettarie standardizzate; la copertura è limitata a 3 sedute.
  • Non è previsto il diritto al finanziamento dei costi residui o alla partecipazione dei pazienti.
  • Le fatture vengono emesse al paziente in Tiers Garant (TG), che può richiedere il rimborso dei costi all'assicurazione sanitaria tramite un buono di rimborso.
  • L'Associazione professionale svizzera delle consulenti per l'allattamento e la nutrizione, BSS, mette a disposizione un modulo di fattura personalizzato nell'area di accesso.

 

Assistenza post-parto ambulatoriale

Le cure postnatali sono considerate cure ai sensi dell'art. 7 OPre. Viene trattata in conformità ai contratti amministrativi corrispondenti. Esiste il diritto alla partecipazione dei pazienti e al finanziamento dei costi residui. Le particolarità della maternità sono descritte nel foglio informativo di Curacasa. L'assistenza alla maternità fornita da medici o ostetriche è soggetta all'art. 29 LAMal e al relativo finanziamento.

 

Adesione ai convenzione amministrativi

 

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