Membri

L'ASI prevede tre categorie di membri. Gli individui possono essere membri ordinari o onorari. Le associazioni e le federazioni possono essere membri collettivi dell'ASI. Le sezioni e le associazioni specializzate possono ammettere come membri anche persone che non soddisfano i criteri per l'adesione ordinaria.

Membri ordinari

Sono ammesse a titolo di membro ordinario le persone fisiche:

  • titolari di un diploma di grado terziario in cure infermieristiche riconosciuto dalla Confederazione.
  • titolari di un diploma in cure infermieristiche conseguito sotto il vecchio diritto o di un certificato di capacità della Croce-Rossa Svizzera (CC CRS).
  • che seguono una formazione in cure infermieristiche riconosciuta dalla Confederazione e suggellata da un diploma di grado terziario.

I membri ordinari hanno diritto di voto e di eleggibilità.

 

Membri collettivi

Le associazioni che soddisfano la definizione di associazione specializzata ai sensi dello Statuto dell'ASI, così come le associazioni di altre professioni sanitarie, possono aderire all'ASI come membri collettivi. Le domande di adesione collettiva devono essere presentate per iscritto al Comitato centrale dell'ASI. L'Assemblea dei delegati decide in merito all'ammissione o al rifiuto. I membri collettivi hanno diritto di voto all'Assemblea dei delegati.

 

Membri di sezioni e associazioni specializzate

Le sezioni e le associazioni specializzate, membri dell’ASI, possono ammettere in una categoria specifica persone che dispongono di una formazione di grado secondario 2 riconosciuta dalla Confederazione (Health Care Assistant, HCA, per esempio OSS AFC o ACSS CFP). I membri di questa categoria non sono membri ordinari dell’ASI e hanno diritto di voto e di eleggibilità solo al livello della sezione o l’associazione specializzata.

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